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28 GENNAIO 2022: IL VADEMECUM DELLO SCIOPERO DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ecco, di seguito, una serie di cose da sapere (o, meglio, da ricordare) sullo sciopero: diritti, doveri, procedure, tempi

Roma -

Lo sciopero è un diritto

L’art. 40 della Costituzione dichiara: “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Lo sciopero è dunque un diritto di rango costituzionale in capo ad ogni lavoratrice e lavoratore sebbene, negli anni, abbia subito limitazioni che ne hanno intaccato la potenza e l’emergenza sanitaria venga utilizzata come ulteriore motivo di pesanti restrizioni all’esercizio del diritto. Anche per questo motivo scioperare per rivendicare diritti rappresenta un elemento di rottura imprescindibile. Durante lo sciopero il rapporto di lavoro è sospeso, di conseguenza anche la prestazione lavorativa da parte della lavoratrice e del lavoratore e la retribuzione da parte del datore di lavoro.

28 gennaio 2022 - sciopero generale di 24 ore del personale della sanità pubblica, dei Policlinici Universitari, delle IPAB proclamato da USB Pubblico Impiego

Nelle 24 ore del 28/01/2022 tutte le lavoratrici e i lavoratori appartenenti alla sanità pubblica possono scioperare, indipendentemente dall’iscrizione o meno ad un sindacato e/o alla presenza o meno nel luogo  di lavoro del sindacato che ha proclamato lo sciopero.

La copertura parte dal primo turno della mattina del 28/01/2022 e finisce all’inizio del primo turno del 29/01/2022; tutte le lavoratrici e i lavoratori possono quindi scioperare indipendentemente dal turno cui sono adibiti: sia la mattina, sia il pomeriggio che la notte.

 La comunicazione dello sciopero arriverà all’Azienda direttamente dalla Commissione di Garanzia, dalla Regione, che è tenuta all’invio ad ogni direzione di Azienda Ospedaliera e/o Azienda Sanitaria territoriale, o dall’associazione datoriale alla quale l’azienda fa riferimento.

Il lavoratore e la lavoratrice non sono tenuti a dichiarare preventivamente all’Azienda la loro adesione allo sciopero, dunque non occorre alcuna comunicazione personale.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Legge 146/90

La legge 146/90 disciplina il diritto di sciopero per i servizi pubblici essenziali, cioè quelli volti a garantire il diritto alla vita, alla salute, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione.

I servizi per cui la legge disciplina tale diritto, quindi, sono molti e diversi tra loro: tra questi rientra la sanità per la quale, al pari degli altri nell'elenco, il diritto allo sciopero non è assoluto ma relativo alla possibilità di garantire alcuni diritti ai cittadini.

Per questo motivo, per tutti i servizi sottoposti a L. 146/90, devono essere previsti i contingenti minimi di personale tramite contrattazione integrativa o accordo Azienda/sindacati.

È in capo al datore di lavoro il diritto/dovere di individuare le/i dipendenti da inserire nei contingenti minimi e inviare loro entro 5 giorni dalla data dello sciopero la comunicazione di “esonero dallo sciopero”, ovvero di recarsi in servizio il giorno stesso.

Qualora il/la dipendente inserito nei contingenti minimi abbia intenzione di scioperare, deve inviare entro 24 ore dal ricevimento dell’ordine di prestare servizio una comunicazione all’azienda della volontà di aderire allo sciopero e, quindi, di essere sostituito/a.

L’azienda ha il dovere di verificare la possibilità di sostituzione del/della dipendente. Solo nel caso tale sostituzione non fosse possibile è ammissibile il rifiuto al diritto. In ogni caso, l’azienda deve comunicare al/alla dipendente di averlo/a sostituito o meno, quindi se può scioperare o se deve lavorare.

Le aziende che erogano il servizio che lo sciopero potrebbe far venir meno, inoltre sono obbligate con almeno 5 giorni di anticipo a dare comunicazione all’utenza sulle modalità e gli orari dei servizi essenziali garantiti.

Ricordati che il diritto allo sciopero è un diritto individuale in capo ad ogni singolo lavoratore e lavoratrice, sancito e garantito dalla Costituzione italiana, e il cui esercizio non può essere precluso e/o limitato, se non per quanto riguarda le modalità di erogazione dei servizi di pubblica utilità sopra espressa.

Per qualsiasi dubbio o per segnalare eventuali abusi al tuo diritto di scioperare contattaci a questa mail: sanita@usb.it