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Argomento:

Consiglio regionale del Lazio, bandi di concorso riservati e illegittimi

Roma -

II 13 settembre u.s. sono stati pubblicati solo sull’intranet del Consiglio regionale 4 procedure concorsuali riservate al personale interno, tutte approvate con determinazioni della Segretaria Generale in pari data e con scadenza a 10 giorni per la presentazione delle domande, ossia il 23 settembre:

  • Avviso di selezione per per la procedura riservata al personale del ruolo del Consiglio per la copertura di n. 3 (due) unità di personale di categoria C con profilo di "Assistente – area amministrativa” (determinazione n. A00780 del 13/09/2022);

  • Avviso di selezione per la procedura riservata al personale del ruolo del Consiglio per la copertura di n. 2 (due) unità di personale di categoria C con profilo di "Assistente - area sistemi informativi e tecnologie" (determinazione n. A00781 del 13/09/2022);

  • Avviso di selezione per la procedura riservata al personale del ruolo del Consiglio per la copertura di n. 7 (sette) unità di personale di categoria D con profilo di "Esperto - area amministrativa" (determinazione n. A00782 del 13/09/2022);

  • Avviso di selezione per la procedura riservata al personale del ruolo in servizio presso il Consiglio per la copertura di n. 3 (tre) unità di personale dirigenziale a tempo indeterminato con profilo amministrativo (determinazione n. A00783 del 13/09/2022).

In contemporanea, lo stesso giorno veniva pubblicata sul BURL la revoca dei bandi di concorso pubblico per 25 posti di dirigente indetti nel 2010 ed aperti all’esterno per i quali, tra l’altro, l’Amministrazione ha incassato, senza esperire alcuna procedura, il contributo di partecipazione.

A parte il “sapore vagamente elettorale” dell’intera operazione – come definito da una nota testata giornalistica –, è evidente la sua illegittimità sotto vari profili.

In tutt’e tre le determinazioni che approvano gli avvisi per il reclutamento del personale di categoria C e D, si fa riferimento al “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 – 2024 che prevede per l’annualità 2022 il reclutamento dei profili richiesti mediante progressioni verticali, cioè procedure riservate al personale del Consiglio ai sensi dell’ articolo 136, comma 1, lettera c ter) del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale”.

L’articolo in questione, però, va letto nella sua interezza perché in esso si prevede che la copertura dei posti vacanti del personale non dirigenziale può avvenire, sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale, mediante:

procedura comparativa, in conformità alla normativa vigente in materia, per la progressione tra le categorie, riservata al personale di comparto di ruolo, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, per

un numero di posti individuato nell’ambito di quelli previsti nel piano dei fabbisogni di personale come nuove assunzioni consentite per la relativa categoria, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno. In ogni caso, l'attivazione della suddetta procedura comparativa determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno nelle procedure concorsuali.”

Inoltre, sempre nelle determinazioni che approvano gli avvisi per il reclutamento del personale di categoria C e D si sottolinea il richiamo al “decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento dellavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 52, comma 1 bis”.

Anche qui un approfondimento nella lettura della norma avrebbe evidenziato che esiste una riserva di posti non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso da destinare al personale interno. (D. Lgs. 165/2001 Art. 52. Disciplina delle mansioni [omissis].

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore).

Quanto a corretta interpretazione delle norme - sebbene in claris non fit interpretatio -, non è andata meglio con l’ Avviso di selezione per la procedura riservata al personale del ruolo in servizio presso il Consiglio per la copertura di n. 3 unità di personale dirigenziale a tempo indeterminato con profilo amministrativo: nell’atto di approvazione, infatti, viene menzionato in premessa l’articolo 16, comma 1 bis della L.R. 6/2002 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale), il quale testualmente dice Ai sensi dell’articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia), una quota non superiore al 30 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, rispettivamente, dalla Giunta e dal Consiglio regionale, al proprio personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell’amministrazione regionale in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea.

E prosegue “[omissis] Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale in servizio a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al comma 2 che abbia ricoperto o ricopra l’incarico di livello dirigenziale di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo e

successive modifiche presso l’amministrazione che bandisce il concorso. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti” [omissis].

La stessa norma, peraltro, è richiamata nell’art.100 (Accesso alla dirigenza), comma 1 ter, del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale (“Ai sensi dell’articolo 16, comma 1 bis, della

l.r. 6/2002, mediante procedura comparativa, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate con il piano dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 132: a) una quota non superiore al 30 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili è riservata al personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato che, oltre ai requisiti generali di cui all’articolo 134, sia in possesso dei seguenti requisiti: 1) laurea; 2) cinque anni di servizio nell'amministrazione regionale nella categoria giuridica D; b) una quota non superiore al 15 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili è riservata al personale in servizio a tempo indeterminato che, oltre ai requisiti generali di cui all’articolo 134, abbia ricoperto o ricopra presso il Consiglio l’incarico di livello dirigenziale di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 e che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 6/2022”).

E’ evidente che questi avvisi, che non sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, siano palesemente illegittimi.

Il C.S.E FLPL/USB chiede, pertanto, di revocare senza ulteriore pregiudizio le procedure approvate con determinazioni nn. A00780, A00781, A00782 e A00783 del 13/09/2022 a firma della Segretaria generale del Consiglio Regionale.