AREA STAMPA

Dipartimento Comunicazione

Tel./Phone:
(+39) 3456712454

Fax:
(+39) 06 54070448

e-mail:
areastampa@usb.it

Roma, via dell'Aeroporto 129

Argomento:

ROMA: LE ANAGRAFI RESPINGENTI

I devastanti effetti dell'art. 5 della Legge Renzi-Lupi e dell'ostracismo delle Anagrafi. Diritti negati: dalla salute all’istruzione passando per il sostegno al reddito

Roma -

A seguito della modifica della legge 12/99 della Regione Lazio il cambio di residenza degli immobili ERP dovrebbe essere, per i parenti entro il secondo grado dell’assegnatario, molto più rapido e snellito nella procedura. Recita infatti l’art. 12 al comma 5:

“L'ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all'ente gestore entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi dei cui al comma 4. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell'ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell'assegnatario originario. In caso di comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Se l’ampliamento determina la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11, l'ente gestore dichiara la decadenza dall'assegnazione”

Le ipotesi del comma 4 sono le seguenti:

Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
a) matrimonio o unione civile dell'assegnatario;
b) convivenza di fatto dell'assegnatario ai sensi della l. 76/2016;
c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) ingresso o rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo coniuge, o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza
gli uffici anagrafici dei vari municipi hanno inoltre ricevuto la circolare del Direttore del Dipartimento Servizi Delegati, Salvatore Buccola, il 5 febbraio, la quale specifica e ribadisce, anche se con un anno di ritardo rispetto alle modifiche della norma, che:
“verificata preliminarmente l’effettiva sussistenza dell’ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado (…) e assicuratosi che il legittimo titolare dell’alloggio abbia provveduto ALTRIMENTI PROVVEDA entro i prescritti 30 giorni a trasmettere la comunicazione dell’ampliamento all’ente gestore, DEVE procedere all’iscrizione anagrafica (…).”

Nonostante ciò le comunicazioni di residenza continuano ad essere respinte (telefonicamente e non per iscritto) o procrastinate a ulteriori e non necessarie verifiche, come ad esempio la richiesta del contratto di locazione.

Ora l’anagrafe dovrebbe sapere che molti assegnatari, anche di immobili del Comune di Roma, sono in attesa del contratto di locazione da anni e non certo per colpa loro. Per quel che riguarda invece gli alloggi dell’Ater, fermo restando che anche in questo caso non tutti sono stati chiamati per la stipula, la verifica degli eventuali requisiti spetta all’ente regionale e non all’anagrafe, la quale ha la sola funzione di registrare la dichiarazione di residenza così come da legge:

Recita il primo comma dell'art. 2 legge n. 1228/1954:
È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.

E ancora la legge n. 35 del 2012 sui cambi di residenza in tempo reale, all’art. 5, comma 3:

Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.

DUE GIORNI, invece dei mesi che intercorrono nel migliore dei casi fra la dichiarazione e l’eventuale accoglimento o diniego.

La cosa più odiosa di tutto questo è che spesso a rimanere senza residenza anagrafica sono minori, costretti a passare per colloquio dai servizi sociali in modo da avere la cosiddetta residenza fittizia, un atto pubblico falso che di fatto si sottoscrive forzatamente per non rimanere esclusi dai servizi di base come quello all’istruzione o all’assistenza medica, alla faccia della pandemia!

Tutto ciò in ossequio di una legge che con le residenze non ha nulla a che fare e che è oltremodo fuori contesto, visto che teoricamente era chiamata a finanziare piani di sviluppo ERP e a finanziare Expo 2015: la legge Renzi-Lupi col suo palesemente incostituzionale art. 5.

Ora a distanza di 7 anni dalla sua promulgazione è possibile tracciare un bilancio degli effetti dell’ultima norma citata, ossia il cosiddetto piano casa Renzi-Lupi:

  • numeri alloggi finanziati e portati al patrimonio pubblico: zero
  • periferie e quartieri risanati e/o riqualificati: zero
  • dismissioni alloggi pubblici, quindi meno risorse abitative: solo a Roma previste 7.500 per quel che riguarda la sola Ater competente.

Il problema non riguarda solo chi detiene un immobile pubblico, con o senza titolo, la non applicazione della legge complica inutilmente una procedura che le norme in materia di semplificazione hanno affrontato proprio per agevolare le richieste dei cittadini e snellire la burocrazia. Perfino i proprietari degli immobili quando migrano per motivi di lavoro o sanitari, sono costretti ad affrontare un lungo e macchinoso iter nel momento in cui rientrano con la propria residenza nell’alloggio che posseggono.

Inoltre, attorno alla macchinosità dell’iter, cui si aggiunge un atteggiamento di ostracismo da parte degli uffici, potrebbe, e alcune inchieste lo hanno appurato, fiorire un mercato nero delle residenze, vere o fittizie, a dimostrazione dell’arbitrarietà con cui nella realtà dei fatti vengono concesse o negate (sempre in barba alle norme vigenti).

 In conclusione, in attesa che il quesito sulla costituzionalità dell’art. 5 della legge 80/2014 (Renzi-Lupi) arrivi alla Corte Costituzionale, gli Uffici Anagrafici sono tenuti a rispettare le norme fin qui citate, e non solo l’art. 5 della Legge Renzi-Lupi, talmente inapplicabile da essere stato emendato per dare possibilità ai sindaci di derogare (evidentemente la sindaca di Roma non ritiene necessario esprimersi sulla materia). L’istituto della residenza non può essere sottoposto alle assurde restrizioni e all’odioso ostracismo cui assistiamo oggi, in quanto è un diritto cui tutti e tutte possono accedere e che prescinde dalla condizione sociale, economica o abitativa o da qualunque altra forma di discriminazione.